Decreto Cura-Italia – Provvedimenti di sostegno

Sospensione delle scadenze del 16/03/2020 – Decreto Cura-Italia
Marzo 16, 2020
D.P.C.M. 22/03/2020 – Ulteriore sospensione delle attività
Marzo 23, 2020
È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/03/2020 l’atteso decreto-legge, battezzato “Cura-Italia“, contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, in conseguenza all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.
Il Decreto è formato da 127 articoli per un totale di 64 pagine e di seguito vengono sintetizzate, nel modo più semplice possibile, le principali novità di interesse maggiormente diffuso tra i nostri clienti.

ART. 22 – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Per i datori di lavoro privati, ivi inclusi quelli agricoli e del terzo settore, in costanza di rapporto di lavoro possono riconoscere, in coseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione della rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
La richiesta andrà rivolta alla Regione che ha il compito di regolamentare sull’argomento e la quale dovrà preventivamente concludere un accordo con le organizzazioni sindacali. Tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Le domande saranno presentate alla Regione che le istruiranno secondo l’ordine cronologico di presentazione e comunicherà all’INPS il decreto con la lista dei beneficiari. Sarà l’INPS, quindi, ad erogare le suddette prestazioni.
Restiamo, pertanto, in attesa delle disposizioni operative da parte della Regione Calabria.

ART. 23 – CONGEDO PARENTALE

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infazia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado dal 05/03/2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età fino a 12 anni (oppure senza limiti di età se disabile) possono fruire un congedo parentale di 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
Lo stesso congedo spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e alla gestione separata INPS. In questo caso è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge.
Il congedo spetta ad un solo genitore per nucleo familiare e non spetta se uno dei due genitori è beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, se disoccupato o non lavoratore.
Alternativamente al congedo retribuito è possibile richiedere un “bonus baby-sitter”, ovvero un contributo di € 600 erogato tramite libretto di famiglia da utilizzare per l’acquisto dei servizi di baby sitting. Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS.
Il bonus baby-sitter è innalzato ad € 1.000 per i dipendenti del settore sanitario e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza del Coronavirus.
Per i dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni è prevista, invece, la possibilità di chiedere al datore di lavoro un congedo non retribuito. In questo caso non spetta alcuna indennità ma è fatto divieto di licenziamento al datore di lavoro.
Si attende la circolare esplicativa dell’INPS che dovrà illustrare le modalità operative di applicazione del congedo parentale.

ARTT. 27, 28, 29, 30 – UNA TANTUM € 600

Ai liberi professionisti e ai lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) che siano:
  • Titolari di partita iva attiva alla data del 23/02/2020
  • Iscritti alla Gestione separata INPS
  • Non titolari di pensioni
  • Non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
è riconosciuto un bonus per il mese di marzo di € 600.
Anche gli autonomi iscritti alla gestione speciale dell’AGO (commercianti e artigiani), non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, è riconosciuto il bonus per il mese di marzo di € 600.
Spetta, altresì, lo stesso bonus di € 600 per il mese di marzo anche ai dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, sempre che siano non pensionati e non titolari di rapporto di lavoro dipendente.
Infine viene riconosciuto dall’art. 30 lo stesso bonus di € 600 anche agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Attenzione: ai sensi dell’art. 31 del decreto i bonus sopra menzionati sono tra essi incumulabili tra loro e non sono riconosciuti ai percettori del reddito di cittadinanza.
Tutti questi bonus sono erogati dall’INPS. Pertanto si attende la Circolare esplicativa dell’INPS con la quale verranno fornite le istruzioni operative per richiedere l’indennità.

ART. 32 e 33 – PROROGA TERMINE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disocupazione agricola i termini sono stati prorogati al 1° giugno 2020.
Per le domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL i termini di scadenza per la presentazione sono stati ampliati di ulteriori 60 giorni, quindi sono ampliati da 68 giorni a 128 giorni.

ART. 46 – SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI E DELLE IMPUGNAZIONI

Dal 18 marzo e per 60 giorni è prevista la preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle pendenti nonché l’impossibilità per il datore di lavoro, a prescindere dal numero di dipendenti, di recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

ART. 54 – MUTUI “PRIMA CASA”

Per 9 mesi per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che hanno registrato un calo del fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione dell’attività e che hanno in corso un mutuo “prima casa”, possono beneficiare dell’accesso al fondo di solidarietà mutui prima casa. Ai sensi dell’art. 478, riformulato dal decreto, il Fondo provvede al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Tale agevolazione è gestita dagli istituti di credito. Pertanto bisogna rivolgersi agli stessi istituti per richiedere maggiori informazioni.

ART. 56 – SOSTEGNO FINANZIARIO PMI

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le PMI italiane possono avvalersi, dietro comunicazione da presentare presso gli istituti di credito, delle seguenti misure di sostegno finanziarie:
Tipo
Agevolazione
Apertura di credito a revoca
Non possono essere revocate in tutto o in parte fino al 30/09/2020
Prestiti non rateali con scadenza prima del 30/09/2020
Proroga automatica al 30/09/2020
Prestiti rateali (mutui, leasing, finanziarie) con rate in scadenza prima del 30/09/2020
Sospese fino al 30/09/2020 e il piano di rimborso delle rate sospese è dilazionato senza nuovi e maggiori oneri per le parti
Ai fini della comunicazione l’impresa deve autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffuzione epidemiologica COVID-19.
La richiesta deve essere effettuata tramite istituto di credito con la quale è instaurato il rapporto. Si invita, pertanto, a rivolgersi al proprio istituto di credito o società di leasing per maggiori informazioni sulle modalità operative.

ART. 60, 61, 62 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI

I versamenti in scadenza 16/03/2020 per tutti i contribuenti sono prorogati al 20/03/2020 (art. 60).
Per le imprese maggiormente colpite dall’epidemia che sono le imprese del settore turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti aggiunt dall’art. 61 comma 2 del decreto, sono sospesi i versamenti relativi a:
  • Ritenute su redditi di lavoro dipendente
  • Contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria
  • IVA
Tali versamento sono sospesi e possono essere versati entro il 31/05/2020 in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di uguale importo senza applicazione di sanzioni e interessi.
Stessa sospensione vale per tutte le altre imprese che nel 2019 non hanno superato ricavi pari ad 2 milioni di euro, con possibilità, quindi, di versare entro il 31/05/2020 in unica soluzione o in 5 rate senza sanzioni e interessi.
Sono altresì sospesi (art. 62) gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, compresi tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ad esclusione di quegli adempimenti rilevanti al fine dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2020 da parte dell’agenzia delle entrate. Gli adempiment sospesi sono effettuati entro il 30/06/2020 senza applicazione delle sanzioni.

ART. 63 – PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo, pari ad € 100 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Tale incentivo è erogato dal datore di lavoro con la busta paga di marzo (da corrispondere ad aprile). Il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta compensa l’incentivo erogato al dipendente tramite l’istituto della compensazione su mod. F24 (art. 17 Dlgs 241/97).

ART. 64 – CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro è riconosciuto alle imprese e professionisti un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000.
La domanda dovrà essere inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico che entro trenta giorni dall’emanazione del decreto dovrà stabilire le modalità e i criteri per la fruizione del credito d’imposta.
Restiamo in attesa, quindi, del decreto del MISE con le istruzioni operative.

ART. 65 – CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONE

Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato relativo al mese di marzo 2020 per gli immobili di categoria catastale C1 (negozi e botteghe) condotti in locazione.
Tale credito non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11/03/2020 ovvero a quelle attività che nel periodo di restrizione possono rimanere aperte e cioè:
  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse
Si resta in attesa da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità operative con le quali poteri richiedere ed utilizzare il credito d’imposta.

ART. 67 – SOSPENSIONE ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici impositori.
ART. 68 – SOSPESIONE DEI VERSAMENTI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
Sono sospesi i termini di versamento delle scadenze che ricadono tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS.
La norma si riferisce a cartelle notificate prima dell’entrata in vigore del decreto e che hanno scadenza nel periodo sopra menzionato. Tale regola non vale, quindi, per le rate delle rateizzazioni in corso alla data del decreto per le quali restano valide le scadenze proprie.
I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30/06/2020.
Con riferimento alla rata relativa alla c.d. “Rottamazione-ter” in scadenza il 28/02/2020 e la rata in scadenza al 31/03/2020 del c.d. “Saldo e Stralcio” sono entrambe differite al 31/05/2020.

ART. 98 – CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’

Le domande per l’accesso al credito d’imposta pubblicità per il 2020 possono essere trasmesse nel periodo tra il 1° ed il 30 settembre 2020 (invece della scadenza del 31/03/2020). Limitatamente per il 2020 il credito spettante è concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti contemplati nella norma originaria.
ART. 104 – PROROGA DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
E’ stabilito che la validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto è prorogata al 31 agosto 2020.

ART. 106 – ASSEMBLEE DI SOCIETA’

In deroga all’art. 2364 del c.c., il quale prevede che l’assemblea ordinaria è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio, la norma prevede la possibilità di convocare l’assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
E’ possibile, anche qualora lo statuto disponga diversamente, prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.
E’ possibile, inoltre, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

ART. 113 – COMUNICAZIONI SUI RIFIUTI

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini di:
  • Presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)
  • Versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Entrambi gli adempimenti erano in scadenza al 30/04.
Sperando di aver fornito un servizio utile, lo Studio Commerciale Atene rimane a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti. Vi aggiorneremo non appena ci saranno altre notizie al riguardo.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *