FATTURAZIONE CON L’ESTERO Integrazione da inviare con SDI dal 01/07/2022

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO
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IL CONTRATTO DI LAVORO DOPO IL DECRETO TRASPARENZA IN VIGORE DAL 13/08/2022
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A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’01/07/2022, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti introdotto l’obbligo di trasmettere i dati con l’estero in formato XML, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’01/01/2022. Il successivo DL “fisco-lavoro” ha disposto che l’introduzione delle novità fosse differita all’01/07/2022.

Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA. Restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’01/07/2022, i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” e coloro che adottano il regime forfetario, i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro.

La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:

  • effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia (vendite all’estero);
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia (acquisti dall’estero).

Sono escluse le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni ed esportazioni);
  • è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Inter-scambio (SdI).

A decorrere dall’01/07/2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica. Dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione alle differenti fattispecie:

  • TD17 <Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero>, nel caso di servizi intracomunitari ricevuti ovvero di emissione di autofattura per servizi ricevuti da operatori extra-UE;
  • TD18 <Integrazione per acquisto di beni intracomunitari>, nel solo caso di integrazione dell’IVA e dell’imposta per acquisti intracomunitari di beni;
  • TD19 <Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c. 2 DPR 633/72>, per l’emissione dell’autofattura nel caso di acquisti di beni da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata:

  • per ciascuna operazione attiva, entro i termini di emissione delle fatture, quindi nei 12 giorni se si tratta di fatture immediate o entro il giorno 15 del mese successivo se si tratta di fattura differita;
  • per ciascuna operazione passiva, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera.

Sotto il profilo sanzionatorio, la normativa dispone infatti che, per le operazioni effettuate e non comunicate secondo le indicazioni stabilite, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.

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