A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall’01/07/2022, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero (c.d. “esterometro”) sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.
La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti introdotto l’obbligo di trasmettere i dati con l’estero in formato XML, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) e stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall’01/01/2022. Il successivo DL “fisco-lavoro” ha disposto che l’introduzione delle novità fosse differita all’01/07/2022.
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA. Restano esonerati dalla comunicazione, a decorrere dall’01/07/2022, i soggetti passivi che hanno aderito al regime “di vantaggio” e coloro che adottano il regime forfetario, i quali, nel periodo precedente, non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 euro.
La comunicazione ha ad oggetto i dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi:
Sono escluse le operazioni per le quali:
A decorrere dall’01/07/2022, i dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia devono essere rappresentati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML della fattura elettronica. Dovranno essere utilizzate le seguenti tipologie di documento, in relazione alle differenti fattispecie:
La trasmissione dei dati deve essere effettuata:
Sotto il profilo sanzionatorio, la normativa dispone infatti che, per le operazioni effettuate e non comunicate secondo le indicazioni stabilite, sia applicabile la sanzione amministrativa di 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400,00 euro mensili.