IL CONTRATTO DI LAVORO DOPO IL DECRETO TRASPARENZA IN VIGORE DAL 13/08/2022

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In data 29.07.2022 è stato pubblicato in G.U. il D.Lgs 27.06.2022 n. 104 per attuare la direttiva Europea n. 2019/1152 relativa a: “Condizioni di Lavoro Trasparenti e Prevedibili nell’Unione Europea”.

 

In pratica, a decorrere dal 13/08/2022 la nuova normativa prevede che il datore di lavoro deve comunicare con atto scritto precise informazioni riguardante il rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore.

Ambito Applicativo

L’ambito di applicazione della nuova normativa in materia di obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro, riguarda tutti i contratti di lavoro di seguito indicati:

  • contratto di lavoro subordinato, anche Agricolo, a tempo Indeterminato e Determinato, a tempo Pieno ed a Tempo Parziale;
  • contratto di lavoro Somministrato ed Intermittente;
  • contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
  • contratti di prestazione occasionale;
  • rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici;
  • lavoratori marittimi, della pesca e lavoratori domestici.

Informazione sul Rapporto di Lavoro

Le disposizioni previste dal novellato D.Lgs 104/2022 prevedono che il datore di lavoro Pubblico e Privato debba comunicare al lavoratore assunto precise informazioni come di seguito indicate:

  1. i dati anagrafici delle parti che stipulano il contratto di lavoro;
  2. il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa;
  3. la sede o domicilio del datore di lavoro;
  4. l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore;
  5. la data d’inizio del rapporto di lavoro se a tempo Indeterminato;
  6. la data d’inizio e fine del rapporto di lavoro e a tempo Determinato;
  7. la durata e le condizioni del periodo di Prova;
  8. il diritto di ricevere la Formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  9. la durata del congedo per Ferie e Permessi spettanti come da CCNL;
  10. la procedura, la forma e i termini del Preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  11. l’importo iniziale della Retribuzione spettante con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  12. la programmazione dell’Orario di Lavoro e le eventuali condizioni relative allo Straordinario e relativa retribuzione spettante;
  13. il Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  14. gli Enti ed Istituti che ricevono i Contributi Previdenziali ed Assicurativi dovuti dal datore di lavoro.

Modalità e Termini di Comunicazione

Il datore di lavoro può assolvere agli Obblighi di Informazione mediante la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, alternativamente come segue:

  1. consegna del contratto individuale o lettera di assunzione redatta per iscritto;
  2. consegna della copia della Comunicazione Obbligatoria dell’instaurazione del rapporto di lavoro (Unilav).

 

Le informazioni che, invece, non sono contenute nei sopracitati documenti possono essere fornite per iscritto al lavoratore, con apposito e separato documento, entro 7 (sette) giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa.

 

Le sole informazioni indicate alle lettere g), i), l), m), q) e r) dell’art. 4 del D.Lgs 104/2022, ovvero assunzioni tramite Agenzie per il Lavoro, diritto a ricevere formazione, durata delle Ferie e Permessi, procedura del periodo di Preavviso, CCNL applicato e gli Enti previdenziali ed assicurativi (non riportate nei documenti consegnati all’atto dell’assunzione), possono essere fornite al lavoratore, sempre con apposito e separato documento, entro 30 (trenta) giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

Sanzioni

In caso di Mancata Ottemperanza agli Obblighi di Informazione, è prevista una Sanzione Amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro, da € 250 a € 1.500 per ogni lavoratore interessato. La stessa sanzione può essere irrogata dall’Ispettorato del lavoro in caso di denuncia del lavoratore per mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi da parte del datore di lavoro.

Decorrenza e Disciplina Transitoria

Le disposizioni introdotte dal D.Lgs 104/2022 si applicano a tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 01.08.2022 ed entrano in vigore dal 13.08.2022.

Il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore già in forza dal 01.08.2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare, entro 60 (sessanta) giorni, le informazioni previste dalla nuova normativa e sopra riportate. Anche in questo caso il datore di lavoro inadempiente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria sopra riportata.

Conclusioni

Pertanto si raccomanda a tutti i clienti datori di lavoro interessati dalla nuova normativa di consegnare ai lavoratori, i documenti che vi consegneremo a mano presso lo studio scrivente o inviati via mail, farvi rilasciare copia per avvenuta consegna per tenerla a disposizione degli Organi Ispettivi e di Vigilanza ed al fine di ottemperare al nuovo obbligo.

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