Credito d’Imposta per l’acquisto di registratori di cassa
Marzo 22, 2019MUD 2019 – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
Aprile 4, 2019
Nuova modalità di presentazione della domanda di A.N.F.
A decorrere dal 1° Aprile 2019 le domande di A.N.F. dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, devono essere presentate direttamente all’INPS, “esclusivamente in modalità telematica”.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro i quali calcoleranno l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidano gli assegni ed effettuano i relativi conguagli entro il mese di Giugno 2019.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento/diminuzione dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo interessato, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
Autorizzazione agli A.N.F.
Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli Assegni per il Nucleo Familiare il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”.
In caso di accoglimento, dal 01.04.2019 non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione (mod. ANF43), come finora previsto, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP” secondo le nuove modalità operative in atto dal 1° aprile 2019. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).
Modalità di presentazione della domanda A.N.F. al Datore di Lavoro Settore Privato NON Agricolo
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare (A.N.F.) deve essere presentata non più in modalità cartacea al datore di lavoro ma direttamente all’Inps esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
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WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di Pin dispositivo, di una identità SPID almeno di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019
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Patronati e Intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.
Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento direttamente all’INPS, nel limite della prescrizione quinquennale.