

È stato reso disponibile l’applicativo per la presentazione delle domande relative alla cosiddetta Rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali.
La nuova Rottamazione (introdotta dall’art. 1 commi 82 e ss. della L. 199/2025 legge di bilancio 2026) riguarda i carichi consegnati all’Agenzia della Riscossione dal 2000 al 2023.
Nella nuova Rottamazione non rientrano, però, tutti i tipi di ruolo, ma sostanzialmente solo quelli derivanti da imposte sul reddito e IVA non pagate e contributi previdenziali INPS non pagati. Nello specifico riguarda esclusivamente i carichi derivanti da:
– liquidazione automatica delle imposte sul reddito (art. 36-bis del DPR 600/73) e IVA (art. 54-bis del DPR 633/72) e controllo formale delle imposte sul reddito (art. 36-ter del DPR 600/73);
– contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;
– sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (non rientrano nella rottamazione le multe irrogate dalla polizia locale).
Possono rientrare nella nuova Rottamazione-quinquies anche i carichi oggetto delle precedenti rottamazioni ma decadute a causa del mancato pagamento delle rate nei termini. Con specifico riferimento alla precedente Rottamazione-quater, possono essere ammessi solo i carichi oggetto di rottamazione se già decaduta alla data del 30 settembre 2025. Non rientrano le cartelle già oggetto di Rottamazione-quater in corso di validità, per le quali si continueranno a pagare le rate seguendo il piano di ammortamento originario.
Il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni, interessi, interessi di mora e oneri di riscossione. Inoltre, è possibile dilazionare il pagamento di quanto dovuto in massimo 54 rate bimestrali.
Si decade dal beneficio della Rottamazione qualora non vengano pagate 2 rate anche non consecutive o l’ultima rata.
In caso di pagamento dilazionato, il piano di ammortamento prevede il pagamento
Alla rateizzazione si applica l’interesse legale pari al 3% annuo a decorrere dal 01/08/26.
L’importo minimo della rata è di euro 100.
Le domande si possono presentare entro e non oltre il 30/04/2026. L’Agenzia Entrate-Riscossione invierà entro il 30/06/2026 una Comunicazione di accoglimento o di diniego.
Dalla presentazione della domanda di Rottamazione-quinquies il debitore non è più considerato moroso, quindi:
– non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
– non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;
– i pagamenti delle pubbliche amministrazioni possono essere erogati non operando il blocco di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73;
– il DURC può essere rilasciato;
– viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti
– pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.