E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 11 aprile il nuovo DPCM del 10/04/2020 che (finalmente) mette un po’ di ordine e di chiarezza sulle misure restrittive entrate in vigore con i precedenti DPCM. Con l’attuale decreto, infatti, vengono a cessare gli effetti del DPCM 08/03, del DPCM 9/03, del DPCM 11/03, del DPCM 22/03 e del DPCM 1/04 e il termine delle misure restrittive, già precedentemente prorogate fino al 13 Aprile, sono ora ulteriormente prorogate fino al 03 Maggio 2020.
Di seguito si riportano le principali indicazioni di quanto regolato dall’art. 1 del DPCM, ai sensi del quale:
sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ individuate nell’allegato 1:
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attivita’ di confezionamento che di trasporto;
sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche’ nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
sono sospese le attivita’ inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) tranne quelle attività individuate nell’allegato 2, e cioè:
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attivita’ delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivita’ connesse
restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
E’ fatto obbligo per gli esercizi commerciali la cui attivita’ non e’ sospesa di assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali piu’ del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresi’ l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5, e cioè:
Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Con riferimento, invece, alle attività industriali l’art. 2 del nuovo DPCM dispone che sull’intero territorio nazionale sono sospesetutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3:
E’ sempre consentita l’attivita’ di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche’ di prodotti agricoli e alimentari.
Sperando di aver fornito un servizio chiaro e puntuale, Lo Studio Commerciale Atene rimane a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.