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L’art. 64 del DL 18/2020, c.d. Decreto Cura-Italia, allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro per il contenimento del contagio del Coronavirus, ha previsto un credito d’imposta sulle spese di sanificazione sostenute nel 2020.
Successivamente, il DL 23/2020 (Decreto Liquidità) all’’art. 30 ha esteso l’ambito applicativo di tale credito d’imposta anche con riferimento all’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa e gli esercenti arti e professioni, sia se svolta in forma individuale che sottoforma di società.
Ambito oggettivo
Sono agevolabili le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate.
Nozione di sanificazione
In attesa delle disposizioni attuative, che definiranno nel dettaglio anche le spese agevolabili, in linea generale per attività di “sanificazione” si intendono quelle che riguardano “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.
Secondo il protocollo per il contrastro e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020, l’azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Deve, inoltre, essere garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.
Sono altresì agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 per (circ. Ag. Entrate 9/2020):
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l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
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l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi;
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i detergenti mani e i disinfettanti.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese sostenute nel 2020, fino all’importo massimo di 20.000 euro.
La norma di cui al DL non fornisce alcuna indicazione sulle modalità di fruizione dell’agevolazione, ma, presumibilmente, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Tuttavia i fondi stanziati per l’agevolazione sono fissati in 50 milioni di euro. Al fine di assicurare questo limite di spesa e per stabilire le modalità per la richiesta del credito d’imposta, si rimanda alle disposizioni attuative che saranno previste in un apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. In tale documento, che ad oggi non è ancora disponibile, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
Sperando di aver fornito un servizio chiaro e puntuale, Lo Studio Commerciale Atene rimane a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.
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