Coronavirus: sospensione dei versamenti in scadenza ad aprile e maggio

Bando CCIAA Cosenza – Contributi per facilitare l’accesso al credito in considerazione degli effetti dell’emergenza COVID-19
Aprile 7, 2020
Misure restrittive fino al 3 Maggio con alcune riaperture
Aprile 15, 2020
Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9/04/2020, sono state previste ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali e contributivi;
In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 e della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019
Ai sensi dell’art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:
  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
  • all’IVA;
  • sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali
La sospensione dei suddetti versamenti:
  • nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;  nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
I suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1/04/2019.
I versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
  • in un’unica soluzione entro il 30/06/2020;
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020
Anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020. In questo caso la sospensione dei versamenti:
  • nel mese di aprile 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
  • nel mese di maggio 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Lo Studio Commerciale Atene rimane a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.

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