Dal 1° luglio la soglia massima per i pagamenti si riduce, passando da 3.000 euro a 2.000 euro. Il limite scenderà ancora, arrivando a 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2022.
Attualmente, l’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 limita l’uso del denaro contante quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.
L’art. 18 c. 1 lett. a) del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche in L. n. 157/2019, ha stabilito due variazioni rispetto al limite massimo consentito per effettuare pagamenti in contanti, e cioè:
Non rientrano nel divieto:
E’ bene però ricordare che rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.
Sperando di aver fornito un servizio chiaro e puntuale, Lo Studio Commerciale Atene rimane a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.