MUD 2019 – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale
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Agosto 10, 2019
Dal 1° Luglio 2019 la nuova data delle fatture
Il decreto legge 23 ottobre 2018 n.119, convertito con modificazione dalla legge 17 dicembre 2018 n.136, va a modificare l’art.21 del DPR 633/72 con effetto dal 1° luglio 2019. In particolare, la nuova normativa richiede l’indicazione in fattura della “data di effettuazione dell’operazione”.
Si sono creati quindi due concetti ben distinti di data:
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Data di effettuazione dell’operazione: si intende la data di consegna o spedizione della merce venduta o la data di pagamento del corrispettivo nel caso di prestazione di servizi;
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Data di emissione della fattura: ovvero la data di trasmissione della fattura elettronica al SDI del’Agenzia delle Entrate.
Inoltre assume particolare importanza la nuova formulazione del quarto comma, primo periodo, dello stesso articolo che impone che “la fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione”. Il Decreto-Crescita, attualmente in fase di conversione, ha elevato il termine a 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
COSA CAMBIA
In altri termini, a partire dal 1° Luglio 2019 bisogna tenere ben chiaro che:
1) in caso di cessione di beni l’operazione si considera effettuata nel momento della consegna o spedizione del bene;
2) nel caso di prestazioni di servizi, l’operazione si considera effettuata all’atto del pagamento del corrispettivo.
E’ inoltre fondamentale saper distinguere tra
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Fattura IMMEDIATA: ovvero quella fattura emessa nel momento di effettuazione dell’operazione;
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Fattura DIFFERITA: ovvero quella fattura che comprende più di una consegna di beni documentati da singoli DDT ed emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’ultima consegna.
La differenza è sostanziale in quanto:
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Nel caso di fattura IMMEDIATA la data della fattura indicata sul documento emesso in modalità elettronico coinciderà con la data di effettuazione dell’operazione che è, come detto prima, la data di consegna o spedizione dei beni o di pagamento del corrispettivo nel caso di prestazione di servizi.
La trasmissione della fattura elettronica immediata dovrà avvenire, quindi, entro 12 giorni dalla data della fattura. La data di trasmissione, che verrà automaticamente attribuita dal SDI nel momento in cui si invia la fattura, sarà la data di emissione della fattura.
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Nel caso di fattura DIFFERITA la data da indicare in fattura dovrà essere necessariamente quella di effettuazione dell’ultima operazione. In questo caso è possibile trasmettere la fattura in formato elettronico entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Esempio di Fattura Immediata:
Tizio, esercente attività di commercio al dettaglio, vende in data 22 Luglio una fornitura di beni a cliente Caio, che richiede fattura e che prende i beni direttamente nel negozio di Tizio nella stessa data.
Tizio emetterà la fattura elettronca a Caio con data 22 luglio e dovrà spedire la fattura elettronica al SDI entro il 02 agosto.
Esempio di Fattura Differita:
Tizio, commerciante, vende dei beni a Caio effettuando tre consegne: una il 2 luglio, una il 10 luglio e una il 28 luglio, tutte documentate con documento di trasporto (DDT).
Tizio emetterà la fattura elettronica a Caio con data 28 luglio (data di effettuazione dell’ultima operazione) e dovrà trasmettere al SDI la fattura elettronica entro il giorno 15 agosto.
Alla luce di quanto affermato fino ad ora, si può dire che il termine dei 12 giorni per la spedizione della fattura elettronica riguarda esclusivamente le fatture immediate. Per le fatture differite resta ferma la regola di emissione entro il 15 del mese successivo.
SANZIONI
Il 16 Novembre scade la moratoria grazie alla quale non vengono ad oggi applicate le sanzioni per omessa o ritardata emissione delle fatture elettroniche.
Dal 17 Novembre, le fattura dovranno essere emesse e trasmesse con i termini indicati nel paragrafo precedente. Oltre tali termini, sarà irrogabile la sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non fatturato oppure, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’iva, la sanzione è dovuta in misura fissa compresa tra € 250 e € 2.000.
Come sempre, lo Studio Commerciale Atene resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito