Il D.L. 41 del 22 marzo 2021 c.d. decreto “Sostegni”, pubblicato in G.U. del 23/03/2021, ha introdotto il nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni.
Il Contributo spetta tutti i soggetti titolari di Partita IVA (a prescindere dal codice ATECO) che siano in possesso dei requisiti riportati di seguito.
Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita Iva prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.
REQUISITI
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale sulla differenza tra l’importo della media mensile dell’anno 2020 e dell’anno 2019.
Le percentuali si determinano in base ai ricavi dell’anno 2019:
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo di € 1.000 per le persone fisiche e di € 2.000 per le società. L’importo massimo è di € 150.000.
MODALITA’ DI EROGAZIONE
Rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, il decreto “Sostegni” ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante. A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:
La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo. Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d’imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.
ISTANZE
Le istanze dovranno essere inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito portale a partire dal 30 marzo 2021 ed entro il 28 maggio 2021. L’istanza potrà essere presentata tramite intermediario abilitato.
L’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi. Sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati. Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista nella misura minima del 100% e massima del 200%.
Sperando di aver fornito un’informazione gradita, Lo Studio Commerciale Atene rimane, come sempre, a Vostra disposizione.