Coronavirus: Misure obbligatorie per la riapertura delle attività D.P.C.M. 26/04/2020

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Con il DPCM del 26/04/2020 si compie il primo passo per intraprendere la fase della ripartenza delle attività. Gli effetti del nuovo DPCM decorrono dal 4 Maggio e fino al 17 Maggio, per alcune delle attività esplicitamente previste dal decreto. Tra il 18 maggio e il 1° giugno, invece, dovrebbero ripartire tutte le altre attività, salvo eventuali altri DPCM che usciranno in seguito.

Per la riapertura delle attività è fondamentale che ognuno rispetti il dettato normativo e le indicazioni per la prevenzione del contagio da COVID-19 che Governo e Regioni si sforzano di dettagliare in documenti tecnici, facendo sempre capo al buonsenso di cittadini e imprenditori.

Innanzitutto si fa riferimento alle indicazioni fornite dall’Allegato 5 del DPCM del 26/04/2020 prevede:

  1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
  2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
  4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
  5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
  6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
  7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
    1. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
    2. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
    3. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
  8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

Di rilevante importanza è l’osservanza dell’obbligo, per tutti coloro che riapriranno l’attività, per coloro che hanno già riaperto e anche per coloro che non hanno mai chiuso, il rispetto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus COVID-19 del 24/04/2020.

Si prevede, infatti, che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

COSA SIGNIFICA:

  • Per ogni impresa, azienda o professionista datore di lavoro che impiega almeno un dipendente, o per le società con più di un socio lavoratore, è obbligatorio redigere il Documento di Valutazione del Rischio (DVR);
  • Chi è già in possesso del DVR deve integrare tale documento con un’appendice che vada a regolamentare la sicurezza e l’igiene sul luogo di lavoro con particolare riferimento alla prevenzione da contagio di COVID-19;
  • Chi è imprenditore senza dipendenti è obbligato a redigere un “protocollo di sicurezza” all’interno del quale si andranno ad esplicitare i processi che regolano la sicurezza sul luogo di lavoro, le modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti, le modalità di instaurazione dei rapporti con soggetti esterni e la sorveglianza sanitaria;
  • Con particolare riferimento alla pulizia e sanificazione il soggetto preposto a tale mansione dovrà provvedere allo svolgimento dei compiti in ossequio alle norme, regolamenti e protocolli di sicurezza in vigore e dovrà annotare le operazione compiute su un apposito registro giornaliero.

Si ribadisce che la mancata adozione delle operazioni per la messa in sicurezza del luogo di lavoro e la mancanza di idonea documentazione a supporto (DVR, Protocollo interno, ecc.) saranno pesantemente sanzionate in sede di ispezioni e controlli da parte di Ispettorato del Lavoro, ASL e Guardia di Finanza.

Nel dettaglio, il Protocollo siglato dal Governo prevede determinate misure, che si sintetizzano di seguito:

INFORMAZIONE

Alla base degli obblighi c’è quello di informare i soggetti che hanno contatto con l’impresa (dipendenti, clienti, fornitori, vettori, ecc.) e bisogna farlo con tutti i mezzi necessari che possono essere depliant informativi, messaggi inviati via email, annunci sul sito web o sui social, ecc.

L’azienda, attraverso le modalita’ piu’ idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.

Queste informazioni devono riguardare:

  • l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorita’ sanitaria
  • l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita’ e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
  • l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

Per le imprese con personale dipendente si potrà ricorrere alla misurazione della temperatura corporea prima dell’accesso sul luogo di lavoro. Se tale temperatura è superiore a 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine.

Il datore di lavoro deve informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio.

Per l’accesso di fornitori e soggetti esterni bisogna:

  • individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza.
  • Per coloro che trattano con corrieri e vettori, se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non e’ consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attivita’ di approntamento delle attivita’ di carico e scarico, il trasportatore dovra’ attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
  • Per fornitori e trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
  • Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali. Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

Nozione di sanificazione

E’ un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione)  per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d’uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.

Nozione di pulizia

Insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo “sporco visibile” di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un’operazione preliminare ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche’ alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorita’ scientifiche e sanitarie.

GESTIONE SPAZI COMUNI

L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Qualora nei locali di lavoro sia presente un numero elevato di operatori, si devono favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale o al titolare, e si dovra’ procedere al suo isolamento. Il soggetto al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove gia’ non lo fosse, di mascherina chirurgica. Il responsabile (titolare/legale rappresentante) procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

 

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non va, quindi, interrotta.

 

CANTIERI EDILI

Per il particolare contesto lavorativo rappresentato dai Cantieri Edili, è stato formulato uno specifico Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri.

Per quanto riguarda gli obblighi informativi rimangono sostanzialmente uguali a quanto detto precedentemente. Un aspetto rilevante è, invece, la modalità di accesso al cantiere da parte di soggetti esterni.

Si disciplina che ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure incentivando l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, ecc, mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.

E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni. Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative e’ comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese.

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta.

 

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

L’allegato 8 del DPCM del 26/04/2020 riporta il Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffuzione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo puo’ accedere al luogo di carico/scarico anche se l’autista e’ sprovvisto di DPI, purche’ non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalita’ che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non e’ consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove cio’ non sia possibile, sara’ necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.

Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine.

SETTORE ALIMENTARE

Ai sensi del DPCM del 26/04/2020 si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni. A tal proposito si ricorda che è in vigore l’Ordinanza della Regione Calabria  n. 36 del 24 Aprile 2020 la quale prevede, tra l’altro, con particolare riferimento al settore alimentare, che bisogna adottare le misure previse nell’allegato 1 dell’ordinanza (vedi allegato). Si tratta di un documento ben formulato che spiega alcune norme igieniche e precauzioni da tenere durante la produzione e la commercializzazione di alimenti.

 

Sperando di aver fornito un servizio chiaro e puntuale, Lo Studio Commerciale Atene rimane a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.

Misure obbligatorie

Ordinanza Regionale

Protocollo per cantieri edili

Protocollo per settore trasporto

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