Sospensione Attività Imprenditoriale e nuove Sanzioni sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI DAL 1 LUGLIO 2021
Luglio 2, 2021
Fondo Calabria Competitiva – Edizione 2022
Febbraio 23, 2022

(ex art. 14 D.Lgs n. 81/2008 e nuovo art. 13 del D.L. n. 146/2021)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con la circolare n. 3 del 09.11.2021 e la circolare n. 4 del 09.12.2021, ha fornito le indicazioni relative al provvedimento di “Sospensione dell’Attività Imprenditoriale” prevista dall’ex art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 novellato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 introducendo una nuova “Maggiorazione delle Sanzioni Amministrative” già previste dal D.Lgs 81/20008.

Lo scopo del provvedimento è soprattutto quello di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonostante la norma si riferisca anche al contrasto del lavoro irregolare c.d. “Lavoro Nero”.

Una prima condizione per l’adozione del provvedimento di sospensione si realizza quando l’Ispettorato riscontra che almeno il 10% (precedentemente era il 20%) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento del sopralluogo, senza preventiva comunicazione dell’assunzione.

Una seconda condizione, sempre ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione, si realizza tutte le volte in cui ricorrano gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate nell’Allegato I del D.L. n. 146/2021, come ad esempio:

  • mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
  • mancata formazione ed addestramento dei lavoratori;
  • mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)
  • mancata costituzione e nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  • mancata applicazione delle armature di sostegno, ponteggi ecc;
  • mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra ecc);
  • mancata sorveglianza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza;

 

A tal riguardo si precisa che, il nuovo art. 14 del D.Lgs n. 81/2008 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi, sufficiente l’accertamento di una delle violazioni indicate nell’Allegato I del D.L. 146/2021, per consentire l’adozione del provvedimento di “sospensione dell’attività”.

Pertanto si consiglia a tutti gli imprenditori e responsabili della sicurezza nei luoghi di lavoro di prendere visione della presente circolare e, dove ce ne fosse bisogno, di mettersi in regola con tutti gli adempimenti previsti onde evitare eventuale “sospensione attività” e “sanzioni con importi maggiorati”

Lo studio scrivente si rende disponibile a consigliare strutture organizzate ad affiancare gli imprenditori nella consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si allega alla presente circolare l’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 come sostituito dal D.L. n. 146/2021 che riporta l’importo della somma aggiuntiva che sarà applicata in caso di gravi violazioni della disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori.

Spezzano Albanese, 13 Dicembre 2021

 

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