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I lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti – reddituali e familiari – possono beneficiare di una indennità una tantum di 100 euro (rapportato al periodo di lavoro nell’anno 2024) come previsto dall’art. 2-bis del DL 09.08.2024 n. 113 convertito in Legge 07.10.2024 n. 143, come modificato da ultimo dall’art. 2 del DL 14.11.2024 n. 167.

Indennità e Ambito Applicativo

  • • E’ erogata dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore che deve attestare per iscritto di averne diritto.
  • • E’ anticipata dal datore di lavoro in busta paga e recuperata mediante compensazione sul modello F24.
  • • Viene rideterminata in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore ed in caso di non spettanza sarà restituito dallo stesso lavoratore sulla stessa dichiarazione dei redditi.
  • • E’ riconosciuta in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore nel caso in cui il datore di lavoro non la eroghi.
  • • La norma riconosce l’indennità ai soli lavoratori dipendenti ed esclusivamente nel corso dell’anno 2024 e sono esclusi e percettori di redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.

Requisiti

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente specifiche condizioni reddituali e familiari:

Requisiti Reddituali

  • • Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevano anche i seguenti redditi: redditi soggetti a Cedolare Secca, Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario e le quote esenti dei redditi agevolati.
  • • L’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendenti (escluse le pensioni) dev’essere d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del T.U. sui redditi.

Requisiti Familiari.

  • • Il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico come previsto dall’art. 2-bis co. 1 lett. B) del DL 113/2024 come modificato dall’art. 2 del DL 167/2024. In precedenza, la norma subordinava l’accesso all’agevolazione alla presenza non solo del figlio ma anche del coniuge fiscalmente a carico.

Importo

L’indennità è pari a 100 euro ed è rapportata al periodo di lavoro dipendente nel periodo d’imposta 2024. In particolare, i giorni per i quali spetta l’indennità coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione. L’importo non viene riproporzionato in caso di part time orizzontale, verticale o ciclico.

Regime Fiscale e Incomulabilità

L’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore pertanto non è imponibile fiscale né imponibile contributivo.

L’indennità una tantum di 100 euro non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.

Modalità di riconoscimento

E’ possibile beneficiare dell’indennità una tantum di 100 euro:

  • • direttamente in busta paga, con erogazione da parte del datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, unitamente all’erogazione della 13° (tredicesima) mensilità, su richiesta scritta del lavoratore;
  • • oppure in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore, in tal caso posso chiederlo anche i lavoratori che hanno cessato l’attività lavorativa durante l’anno d’imposta 2024
  • • in sede di dichiarazione dovrà inoltre essere restituita l’indennità erogata dal datore di lavoro al dipendente qualora dovesse risultare non spettante ovvero risultare spettante in misura inferiore.

Si allega copia della richiesta da consegnare al lavoratore per richiedere l’indennità una tantum.

Lo studio scrivente rimane a disposizione per chiarimenti e/o delucidazioni in merito.

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