L’art. 125 del DL 34/2020 disciplina il credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando allo stesso tempo le precedenti disposizioni di cui all’art. 64 del DL 18/2020 e all’art. 30 del DL 23/2020.
Il Credito di Imposta spetta alle persone fisiche e alle società esercenti attività di impresa, arte e professioni, nonché agli enti non commerciali, a prescindere dal regime fiscale adottato, quindi rientrano anche i soggetti in regime forfettario e le imprese agricole.
Sono agevolabili le spese sostenute dal 01/01/2020 al 31/12/2020 relative a:
Il Credito d’Imposta è concesso nella misura “teorica” del 60% delle spese sostenute nel 2020 (al netto dell’iva) fino ad un massimo di € 60.000. La misura è teorica in quanto, dopo la presentazione delle domande, l’Agenzia delle Entrate provvederà a determinare la percentuale effettivamente spettante in base alle domande pervenute. Per questo motivo, la percentuale effettiva, potrebbe anche essere inferiore al 60%.
Le domande si presentano telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 07/09/2020. Nella domanda andranno inserite le spese effettivamente sostenute fino al mese prima rispetto alla data di presentazione della domanda, nonché le spese che si prevede di sostenere dalla data di presentazione della domanda e fino al 31/12/2020.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione sul mod. F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale massima del credito utilizzabile.
Sperando di aver fornito un servizio chiaro e puntuale, Lo Studio Commerciale Atene rimane a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti.