AL VIA LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES DELLE CARTELLE

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È stato reso disponibile l’applicativo per la presentazione delle domande relative alla cosiddetta Rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali.

 

La nuova Rottamazione (introdotta dall’art. 1 commi 82 e ss. della L. 199/2025 legge di bilancio 2026) riguarda i carichi consegnati all’Agenzia della Riscossione dal 2000 al 2023.

 

Nella nuova Rottamazione non rientrano, però, tutti i tipi di ruolo, ma sostanzialmente solo quelli derivanti da imposte sul reddito e IVA non pagate e contributi previdenziali INPS non pagati. Nello specifico riguarda esclusivamente i carichi derivanti da:

liquidazione automatica delle imposte sul reddito (art. 36-bis del DPR 600/73) e IVA (art. 54-bis del DPR 633/72) e controllo formale delle imposte sul reddito (art. 36-ter del DPR 600/73);

contributi INPS non pagati, con esclusione di quelli derivanti da accertamento;

– sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (non rientrano nella rottamazione le multe irrogate dalla polizia locale).

 

Possono rientrare nella nuova Rottamazione-quinquies anche i carichi oggetto delle precedenti rottamazioni ma decadute a causa del mancato pagamento delle rate nei termini. Con specifico riferimento alla precedente Rottamazione-quater, possono essere ammessi solo i carichi oggetto di rottamazione se già decaduta alla data del 30 settembre 2025. Non rientrano le cartelle già oggetto di Rottamazione-quater in corso di validità, per le quali si continueranno a pagare le rate seguendo il piano di ammortamento originario.

 

Il beneficio consiste nello stralcio di sanzioni, interessi, interessi di mora e oneri di riscossione. Inoltre, è possibile dilazionare il pagamento di quanto dovuto in massimo 54 rate bimestrali.

Si decade dal beneficio della Rottamazione qualora non vengano pagate 2 rate anche non consecutive o l’ultima rata.

 

In caso di pagamento dilazionato, il piano di ammortamento prevede il pagamento

  • Entro il 31/07/2026 della prima o unica rata
  • Oppure 3 rate nel 2026 con scadenze 31/07 – 30/09 – 30/11
  • e 6 rate all’anno dal 2027 fino al termine, con scadenze 31/01 – 31/03 – 31/05 – 31/07 – 30/09 – 30/11 di ciascun anno.

 

Alla rateizzazione si applica l’interesse legale pari al 3% annuo a decorrere dal 01/08/26.

L’importo minimo della rata è di euro 100.

 

Le domande si possono presentare entro e non oltre il 30/04/2026. L’Agenzia Entrate-Riscossione invierà entro il 30/06/2026 una Comunicazione di accoglimento o di diniego.

 

Dalla presentazione della domanda di Rottamazione-quinquies il debitore non è più considerato moroso, quindi:

– non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;

– non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma restano valide quelle in essere;

– i pagamenti delle pubbliche amministrazioni possono essere erogati non operando il blocco di cui all’art. 48-bis del DPR 602/73;

– il DURC può essere rilasciato;

– viene meno il divieto di compensazione per ruoli scaduti

– pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

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